Nel 2014 sono state vendute 1.644.592 biciclette, +6,6% rispetto al 2013, per cui i giornali hanno subito esclamato “è scoppiata la passione per le bici!”. Questa affermazione induce a relegare il mezzo nel settore di svago mentre chi compra una bici la usa sempre più per gli spostamenti urbani.
Ma anche gli utilizzatori spesso non hanno la coscienza di pilotare un mezzo che è considerato un vero e proprio veicolo dal Codice della Strada. Ieri, durante un viaggio in treno, si discuteva della viabilità ciclistica ed un signore affermava che nessuna bicicletta potrebbe percorrere le strade perché “non omologata”. Il mio stupore trovava giustificazione con le motivazioni addotte dal simpatico uomo che diceva che una bici senza luci e catarifrangenti non è “omologata”. Evidentemente confondeva l’omologazione con il rispetto del Codice della Strada: infatti si intende per omologazione la corrispondenza ad un modello, ad un campione depositato che detta specifiche tecniche definite all’interno di standard o normative con attribuzione di una certificazione. In realtà esiste un regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice che detta caratteristiche e posizionamento degli equipaggiamenti obbligatori.
Vediamo cosa dice il nuovo Codice della Strada coordinato con le disposizioni della legge 29 luglio 2010, n.120 – Disposizioni in materia di sicurezza stradale, in vigore dal 13 agosto 2010.
Articolo 50
Velocipedi
1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. (Questo comma è stato così sostituito dalla L. 3 febbraio 2003, n. 14)
2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.
articolo 68
Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi
1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché:
a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.
2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall’art. 152, comma 1.
(ndr: l’art 152 NON CITA le biciclette, ma è riferito solo ai veicoli a motore; esiste comunque un regolamento che dispone caratteristiche e posizionamento)3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono stabilite le caratteristiche costruttive, funzionali nonché le modalità di omologazione dei velocipedi a più ruote simmetriche che consentono il trasporto di altre persone oltre il conducente.
5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite nel regolamento.
6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell’articolo 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 100 (L’importo della sanzione, in vigore dall’1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, è incrementato nella misura prevista dal decreto interministeriale 16 dicembre 2014).
7. Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 169.
8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne sia richiesta l’omologazione, è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.
(ndr: per i velocipedi non è richiesta alcuna omologazione, neanche per le bici a pedalata assistita).
Per chi volesse saperne di più sul regolamento di attuazione ed esecuzione del nuovo Codice della Strada riferito ai velocipedi può cliccare su
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