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Percorrere le piste ciclabili:
quando è obbligatorio?

Il Codice della Strada, benché vecchio, inadeguato e ormai anacronistico, è misconosciuto dai più. In particolare la segnaletica circa le piste ciclabili e pedonale è ignorata dai più.

L’ Art. 182. Comma 9 “Circolazione dei velocipedi” del Codice della Strada recita:
“I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento.”

Chi va in bici è obbligato a percorrere la pista indicata dai segnali come quelli in figura 1 e 2?

No, quello della figura 1 NON obbliga i ciclisti a percorrere la pista ciclabile al contrario di quello in figura 2. Il chiarimento lo ha chiesto ormai 10 anni fa uno dei responsabili dell’Area Tecnica della FIAB Federazione Italiana Amici della Bicicletta, Ing. Enrico Chiarini, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ecco il contenuto.

Richiesta: obbligatorietà di percorrenza della pista ciclabile e pedonale segnalata dal cartello con omino e bicicletta sovrapposti, come in figura 1

Figura 1: segnale di pista ciclabile e pedonale
Figura 2: Segnale di pista ciclabile contigua al marciapiede

 

Risposta da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ramo Trasporti, Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il Trasporto Intermodale – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale – Divisione II

del 19/01/2009 prot. n. 4135 avente come oggetto “Richiesta di chiarimenti normativi. Rif. Nota del 22/10/2008

“Con riferimento alla richiesta avanzata con la nota in riscontro, si osserva quanto segue.

L’Art. 4 comma 5del DM 30/11/1999 n. 557 “Regolamento per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili” consente la realizzazione dei percorsi promiscui pedonali e ciclabili all’interno dei parchi o di zone a traffico prevalentemente pedonale, ovvero su parti esterne alla carreggiata, delimitate e protette, destinate usualmente ai pedoni, qualore le stesse abbiano dimensioni insufficienti alla realizzazione di una pista ciclabile contigua al percorso pedonale, e sia necessario assicurare continuità alla rete di percorsi ciclabili programmati.
Tale fattispecie non può considerarsi quale pista riservata alla circolazione dei velocipedi, secondo la definizione di cui all’Art. 3 comma 1 n. 39 del Nuovo Codice della Strada (DLS n. 285/1992), proprio perché ammette la circolazione promiscua di velocipedi e pedoni.
Pertanto, per esse, non persiste l’obbligo di cui all’Art. 182 comma 9 del Codice.
Tuttavia anche per essa vale il disposto di cui all’Art. 4 comma 3 lett. a) del DM 557/1999, che impone di tener presente, nella progettazione degli itinerari ciclabili, la regolarità delle superfici ciclabili.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.”

Firmato dal Direttore della Divisione Dr. Ing. Francesco Mazziotta

 

di seguito l’originale scaricabile del chiarimento ministeriale

2009-12-10-Obbligo-percorrenza-piste-Chiarimenti10-12-2009

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